IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                 con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421»,
con   particolare    riguardo    all'art.    3-septies    concernente
l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che,  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
assistenziali da garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  con
riguardo alle  persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso  il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
in  base  al  quale  gli   atti   e   i   provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il  Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede  di
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e
Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti  per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove  dispone
che le eventuali risorse derivanti dalle  attivita'  di  accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,
sono destinate ad incrementare il Fondo per  le  non  autosufficienze
sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159,  con  il
quale  si  dispone  che  lo  stanziamento  del  Fondo  per   le   non
autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale  amiotrofica,  e'
incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare,  l'art.  1,  comma  405,  che
dispone  l'incremento  dello  stanziamento  del  Fondo  per  le   non
autosufficienze di 150 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre
2014, con il quale e'  adottato  il  «Regolamento  recante  modalita'
attuative del Casellario dell'assistenza, a norma  dell'art.  13  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, con delega in materia di politiche  per  la  famiglia,  26
settembre 2016 concernente il «Riparto delle risorse finanziarie  del
Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016»; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che ha incrementato il  Fondo
per le non autosufficienze di 50 milioni di euro,  portandolo  ad  un
importo complessivo di 450 milioni di euro; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 411, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di
riparto del Fondo per le non autosufficienze, previsti  dall'art.  1,
comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per  il  2016,
e'  compresa  la  condizione  delle  persone  affette  dal  morbo  di
Alzheimer; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  recante  «Interventi  urgenti  per   la   coesione   sociale   e
territoriale, con particolare riferimento a  situazioni  critiche  in
alcune aree del Mezzogiorno», in base al quale  lo  stanziamento  del
Fondo per le non autosufficienze e' incrementato  di  50  milioni  di
euro per l'anno 2017; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza  unificata  il
24  luglio  2013,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del   decreto
interministeriale 6 luglio 2010, n.  167,  sul  Programma  di  azione
biennale  e,  in  particolare,  la  raccomandazione   ivi   contenuta
formulata dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome
(13/069/CU11/C8)  riportante  la   richiesta   di   incrementare   il
finanziamento per le sperimentazioni regionali per  le  politiche,  i
servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  ottobre  2013,
recante «Adozione del programma di azione biennale per la  promozione
dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'»; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 23 febbraio 2017, sul documento  concernente
il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario
per l'anno 2017, con cui sono state stabilite  le  modalita'  per  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017  da
parte delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1,  commi
680 e 682, della legge  n.  208  del  2015,  il  quale  prevede,  tra
l'altro, che la dotazione del Fondo per  le  non  autosufficienze  e'
stata ridotta a 450 milioni di euro; 
  Vista la nota del 20 marzo 2017, del  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, laddove si rappresenta  che,
a seguito  del  ridimensionamento  delle  risorse  per  le  politiche
sociali, e  successivamente  all'Intesa  del  23  febbraio  2017,  le
Regioni hanno espresso la volonta' di intervenire per integrare,  con
risorse proprie e per un importo complessivo pari  a  50  milioni  di
euro,  le  risorse  nazionali  afferenti  al   Fondo   per   le   non
autosufficienze; 
  Visto il documento di conclusione  positiva  della  Conferenza  dei
servizi, di cui all'art. 14, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota
n. 4410 del 7 giugno 2017 al Ministero dell'economia e delle  finanze
e all'istituto nazionale di  previdenza  sociale,  comprensivo  della
certificazione INPS validata dalla medesima Conferenza,  con  cui  e'
stato accertato l'importo delle risorse di cui sopra pari, per l'anno
2017, a 13.600.000,00 euro, in coerenza con quanto previsto dal comma
109, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012; 
  Acquisita in  data  7  settembre  2017  l'intesa  della  Conferenza
unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 1265, della legge 27  dicembre
2006, n. 296; 
  Preso atto che, a seguito delle dimissioni rassegnate  in  data  19
luglio 2017 dal Ministro pro  tempore  Enrico  Costa,  non  risultano
delegate a Ministri o Sottosegretari di Stato le funzioni in  materia
di politiche per la famiglia e che pertanto le stesse sono attribuite
al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di  competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Risorse del Fondo per le non autosufficienze 
 
  1.  Le  risorse  nazionali  assegnate  al   «Fondo   per   le   non
autosufficienze» per  l'anno  2017,  pari  complessivamente  a  463,6
milioni di euro, sono: 
    a) le risorse di cui  all'art.  1,  comma  159,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui  all'art.  1,  comma  405,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come  integrate  dall'art.  5,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a complessivi 450  milioni
di euro; 
    b) le risorse derivanti dalle  attivita'  di  accertamento  della
permanenza dei requisiti  sanitari  nei  confronti  dei  titolari  di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS), pari a 13,6 milioni di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari
a 448,6 milioni di  euro,  alle  regioni  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro,  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art.
3.  Il  riparto  generale  riassuntivo  delle   risorse   finanziarie
complessive per l'anno 2017 e' riportato nell'allegata tabella 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Nelle more degli esiti della  rilevazione  di  cui  all'art.  3,
comma 5, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di  riparto  del
Fondo per le non autosufficienze 2016,  in  ordine  al  numero  delle
persone con disabilita' gravissima, tra cui quelle affette dal  morbo
di Alzheimer in tale condizione,  nonche'  delle  determinazioni  del
Piano per la non autosufficienza, di  cui  all'art.  7  del  medesimo
decreto, i criteri utilizzati per il riparto  per  l'anno  2017  sono
basati sugli indicatori stabiliti dall'art. 1, comma 2,  del  decreto
ministeriale 26 settembre 2016. Le quote percentuali  di  riparto  in
tal modo individuate sono riportate nella colonna A della tabella  2,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. Le quote di riparto di cui al comma 3 sono riproporzionate,  con
riferimento alle sole regioni a statuto ordinario, come da colonna  B
della tabella 2, al fine di individuare il contributo delle  medesime
per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  per  l'anno
2017 fissato in 50 milioni di euro  in  base  all'Intesa  sancita  in
Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, ai  sensi
dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015. Le regioni
a statuto ordinario, a valere su  risorse  regionali,  integrano  del
medesimo ammontare, indicato nella colonna  C  della  tabella  2,  la
quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze loro  attribuita
per le finalita' di cui all'art. 2. 
  5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4,  il  riparto  alle
regioni del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017  avviene
secondo le quote riportate nella colonna D della tabella 2. 
  6. A seguito dell'integrazione del Fondo per le non autosufficienze
ai sensi del comma 4, le risorse complessivamente  disponibili  nelle
Regioni per gli interventi di cui  all'art.  2  e'  quello  riportato
nella  colonna  E  della  tabella  2.  Le  regioni  programmano   gli
interventi sull'ammontare complessivo ivi riportato. 
  7.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni secondo  le
quote di cui alla colonna A della tabella 2 del presente decreto.